Norme

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AI VIAGGI

1. Ambito di applicazione.
Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutti i contratti di viaggio relativi a viaggi creati dai marchi QuattroVenti e Artesulcammino, realizzati sotto la responsabilità dell'organizzazione tecnica di Mondi - Storie - Umanità di Celeber srl (di seguito indicata solo Celeber), salvo per quanto diversamente previsto nel Programma di Viaggio.
La quota di partecipazione al viaggio, i servizi in essa compresi, le informazioni di carattere generale sui documenti necessari per l'effettuazione del viaggio, i tempi occorrenti per ottenerli e ogni altra informazione generale relativa alle formalità sanitarie e/o in materia di documenti personali di espatrio (passaporto, visti, ecc.) necessari per effettuare il viaggio ed il soggiorno sono riportati nel Programma di Viaggio.
Qualora successivamente alla data di pubblicazione del Programma di Viaggio, le competenti autorità richiedano nuovi o particolari requisiti dei documenti personali di espatrio e/o nuove o particolari formalità sanitarie, Celeber comunicherà tali informazioni a Cliente non appena possibile.
Il Programma di Viaggio, consegnato al Cliente prima della prenotazione, costituisce parte integrante del contratto di viaggio, che si considera concluso comunque solo con l'accettazione scritta di Celeber.
2. Prenotazioni.
L'accettazione delle prenotazioni da parte di Celeber si intende subordinata alla disponibilità dei posti e si intende comunque perfezionata solo al momento della conferma scritta di Celeber, con conseguente conclusione del contratto.
Celeber si riserva il diritto di non effettuare il viaggio qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti indicato nel Programma di Viaggio, dandone comunicazione al Cliente almeno 20 giorni prima della data prevista di inizio del viaggio.
3. Pagamenti.
All'atto della prenotazione dovrà essere versato l'acconto indicato nel Programma di Viaggio.
Il saldo dovrà essere versato almeno 20 giorni prima della data prevista di inizio del viaggio.
In caso di prenotazioni effettuate nei 20 giorni precedenti la data prevista di inizio del viaggio, contestualmente alla prenotazione dovrà essere versata l'intera quota di partecipazione al viaggio.
La mancata osservanza da parte del Cliente dei predetti termini e modalità di pagamento costituisce inadempimento ai sensi dell'art. 8.
4. Quota di partecipazione.
Le quote di partecipazione al viaggio sono determinate sulla base del corso dei cambi e dei costi di trasporto (compreso il costo del carburante) e degli altri servizi indicati nel Programma di Viaggio.
Fino a 20 giorni prima della data prevista di inizio del viaggio, Celeber potrà modificare in ogni momento, in aumento o in diminuzione, le quote di partecipazione, qualora si verifichino variazioni dei tassi di cambio, dei costi di trasporto (incluso il costo del carburante) o del costo di altri servizi (compresi diritti e tasse su certi servizi, quali, in via esemplificativa, le tasse di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti). Qualora la modifica in aumento della quota di partecipazione sia superiore al 10%, il Cliente ha la facoltà di recedere dal contratto di viaggio senza il pagamento di alcun corrispettivo o penalità, purchè ne dia comunicazione scritta a Celeber entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione relativa all'aumento della quota di partecipazione.
In difetto di comunicazione tempestiva da parte del Cliente, la modifica si intende accettata.
5. Cessione della prenotazione.
Il Cliente può sostituire a sè una persona che soddisfi tutte le condizioni richieste nel Programma di Viaggio per la partecipazione al viaggio stesso, sempre che non vi ostino ragioni di passaporto, visti, vaccinazioni o problemi per diverse sistemazioni alberghiere, problemi attinenti ai servizi di trasporto, o altre ragioni tali da impedire la partecipazione del cessionario al viaggio, purchè comunichi per iscritto a Celeber entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della partenza di trovarsi nell'impossibilità di partecipare al Viaggio prenotato e le generalità del cessionario. Celeber non sarà comunque responsabile della eventuale mancata accettazione del nominativo del cessionario da parte di terzi fornitori di servizi. In ogni caso il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili nei confronti di Celeber per il pagamento del saldo del prezzo, nonchè per le eventuali spese supplementari derivanti da tale cessione, comprese le somme non rimborsabili dovute a terzi.
6. Recesso.
Il Cliente può recedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto a Celeber e versando a Celeber il corrispettivo di seguito pattuito, cui vanno aggiunti i costi di gestione della pratica comunque a carico del cliente.
Il Cliente che receda dal contratto, salvo i casi previsti dal precedente art. 4 e dal successivo art. 7, è tenuto a versare a Celeber, ai sensi dell'art. 1373, terzo comma, c.c., quale corrispettivo per il proprio recesso, l'importo così determinato:
a) 10% della quota di partecipazione per il caso di recesso da 60 a 31 giorni prima della data prevista di inizio del viaggio;
b) 30% della quota di partecipazione, per il caso di recesso da 30 a 15 giorni prima della data prevista di inizio del viaggio;
c) 50% della quota di partecipazione, per il caso di recesso da 14 a 4 giorni prima della data prevista di inizio del viaggio;
d) 100% della quota di partecipazione, per il caso di recesso nei 3 giorni prima della data prevista di inizio del viaggio.
Il calcolo dei giorni non include quello del recesso.
Celeber ha stipulato un'apposita polizza assicurativa a favore dei propri Clienti, che consente a questi ultimi, in caso di impossibilità sopravvenuta a partecipare al Viaggio, come definita in polizza, di ottenere il rimborso del corrispettivo con le modalità e nei termini indicati in polizza.
7. Altri casi di recesso.
7.1 - Qualora Celeber comunichi al Cliente una modifica in aumento della quota di partecipazione al viaggio indicata nel Programma di Viaggio, in misura superiore al 10%, il Cliente potrà recedere dal contratto di viaggio, con le modalità e nei termini di cui al precedente art. 4, senza versare alcun corrispettivo per il proprio recesso.
7.2 - Il Cliente potrà altresì recedere dal contratto di viaggio senza versare alcun corrispettivo per il proprio recesso e con diritto altresì a quanto previsto dal successivo art. 9, secondo paragrafo, qualora, prima della partenza, Celeber comunichi:
a) il differimento o l'anticipo in misura superiore a 48 ore della data prevista di partenza o di ritorno del viaggio;
b) l'aumento del numero dei partecipanti, qualora nel Programma di Viaggio sia indicato un numero massimo di partecipanti.
In tali casi, il Cliente, entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione della modifica, dovrà comunicare a Celeber per iscritto se intende avvalersi del diritto di recesso o accettare incondizionatamente la modifica. In difetto di comunicazione tempestiva da parte del Cliente, la modifica si intende accettata.
8. Inadempimenti del Cliente.
» considerato inadempiente il Cliente che non si presenti alla data e all'ora indicata da Celeber nel luogo convenuto per la partenza.
» altresì considerato inadempiente il Cliente che non potesse partecipare al viaggio o proseguire nel viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti personali di espatrio o per il mancato o irregolare assolvimento delle formalità sanitarie necessarie per la partecipazione al viaggio: e ciò anche qualora successivamente alla data di pubblicazione del Programma di Viaggio, quindi anche 20 giorni prima della prevista data di inizio del viaggio o nel corso del viaggio stesso, le competenti autorità richiedano nuovi o particolari documenti personali di espatrio e/o nuovi o particolari requisiti dei documenti di espatrio e/o nuove formalità sanitarie, a cui il Cliente non voglia o non possa adeguarsi tempestivamente.
In tali casi così come in ogni altra ipotesi di inadempimento da parte del Cliente, ivi inclusa quella prevista dallíart. 3, il contratto è risolto automaticamente, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ed il Cliente è tenuto a versare a Celeber a titolo di penale, ai sensi dell'art. 1382 c.c., una somma pari al 100% della quota di partecipazione al viaggio.
In ogni caso nessun rimborso spetta al Cliente che decida di interrompere la propria partecipazione al viaggio già iniziato.
9. Annullamento del viaggio.
9.1 - Il Cliente ha diritto al solo rimborso di quanto da lui pagato a titolo di acconto o di quota di partecipazione al viaggio, senza alcuna ulteriore indennità, qualora Celeber gli comunichi:
a) con un preavviso di almeno 20 giorni rispetto alla data prevista di inizio del viaggio, l'annullamento del viaggio a motivo di un numero di prenotazioni inferiore al numero minimo di partecipanti previsto dal Programma di Viaggio;
b) in qualsiasi momento, l'annullamento del viaggio per causa di forza maggiore o per il verificarsi di fatti non conosciuti o non prevedibili al momento della prenotazione o comunque per il verificarsi di fatti non imputabili a Celeber.
9.2 - Qualora per qualsiasi altro motivo non imputabile a fatto del Cliente, Celeber annulli il viaggio, il Cliente ha diritto in via alternativa:
a) a partecipare su proposta di Celeber ad un altro viaggio organizzato da Celeber, con quota di partecipazione equivalente o superiore a quello annullato, senza essere tenuto a versare alcuna integrazione della quota di partecipazione al viaggio;
b) a partecipare ad un altro viaggio, organizzato da Celeber e di cui vi sia disponibilità di posti, con quota di partecipazione inferiore a quella del viaggio annullato e a ottenere il rimborso della differenza tra le due quote di partecipazione al viaggio risultante dai rispettivi Programmi di Viaggio;
c) al solo rimborso di quanto da Lui pagato a titolo di acconto o di quota di partecipazione.
Il rimborso di quanto già versato dal Cliente verrà effettuato entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione del recesso e della richiesta di ottenere il rimborso, con esclusione di ogni ulteriore esborso a carico di Celeber.
10. Mancata fornitura di servizi nel corso del viaggio.
Se, dopo la partenza, una parte essenziale dei servizi contemplati dal contratto di viaggio non viene fornita al Cliente, purchè ciò non dipenda da causa di forza maggiore, Celeber si impegna a predisporre, ove possibile, adeguate soluzioni alternative senza supplementi di prezzo a carico del Cliente, affinchè il viaggio possa continuare. In difetto Celeber risarcirà il Cliente nei limiti della differenza tra le prestazioni effettivamente fornite e quelle previste dai Programmi di Viaggio.
Qualora non sia possibile predisporre alcuna soluzione alternativa o il Cliente non líaccetti per un giustificato motivo, Celeber, ove necessario, fornirà al Cliente, per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo conve¨nuto, un mezzo di trasporto equivalente a quello previsto nel Programma di Viaggio per il ritorno, purchè detto mezzo di trasporto sia normalmente disponibile e vi sia disponibilità di posti. In tale ipotesi come anche nella ipotesi in cui non sia possibile fornire un mezzo di trasporto equivalente a quello indicato nel Programma di Viaggio, Celeber risarcirà il Cliente nei limiti della differenza tra le prestazioni previste nel Programma di Viaggio e quelle effettivamente fornite al Cliente, o, in alternativa, a scelta del Cliente, rilascerà al Cliente stesso un buono di pari valore utilizzabile per la partecipazione ad altri viaggi organizzati da Celeber nei dodici mesi successivi.
In caso di forza maggiore (in via esemplificativa: scioperi, ritardi dei vettori o dei fornitori di servizi, avverse condizioni atmosferiche, avvenimenti bellici, disordini civili o militari, sommosse, calamità naturali, saccheggi, atti di terrorismo, radioattività, ecc.) che impedisca o limiti la fornitura dei servizi previsti, Celeber potrà modificare a suo giudizio il Programma di Viaggio, inclusi itinerari, orari di partenza e arrivo, mezzi di trasporto alloggio, senza che ciò comporti alcuna sua responsabilità o obbligo di risarcimento o rimborso nei confronti del Cliente.
11. Responsabilità di Celeber.
La responsabilità di Celeber per quanto riguarda i danni derivanti dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del contratto di viaggio è regolata dalle Convenzioni internazionali di cui sia parte l'Italia e dalle leggi vigenti in materia.
In particolare: la responsabilità di Celeber per i danni alla persona del Cliente derivanti dall'inadempimento di Celeber, dei suoi incaricati o dei terzi fornitori di servizi, non può in alcun caso eccedere i limiti stabiliti dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con Legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con Legge 2 marzo 1963, n. 806, nonchè dalla Convenzione di Bruxelles del 1970, ratificata con Legge 27 dicembre 1977, n. 1084; la responsabilità di Celeber per i danni, la perdita o il furto di cose di proprietà del Cliente, dipendenti dall'inadempimento di Celeber, dei suoi incaricati o dei terzi fornitori di servizi, non può eccedere i limiti stabiliti dalle Convenzioni internazionali di cui sia parte l'Italia e dalle leggi vigenti in materia e comunque non può eccedere i limiti previsti dall'art. 13, n. 2 della Convenzione di Bruxelles del 1970, ratificata con Legge 27 dicembre 1977, n. 1084.
In ogni caso Celeber non sarà responsabile dei danni di qualsiasi genere, qualora líinadempimento non sia imputabile a sua colpa o a colpa dei suoi incaricati o fornitori di servizi in quanto le mancanze dellíesecuzione del contratto:
- siano imputabili al Cliente;
- siano imputabili a un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto o presentino un carattere imprevedibile e insormontabile;
- siano dovute a cause di forza maggiore o ad un avvenimento che Celeber non poteva, con tutta la necessaria diligenza, prevedere o risolvere.
Celeber non è in alcun caso responsabile dei danni derivati da:
- inosservanza da parte del Cliente delle raccomandazioni, avvertenze o indicazioni fornitegli da Celeber, dai suoi incaricati, dai terzi fornitori di servizi o contenuti nel Programma di Viaggio;
- iniziative autonome del Cliente;
- prestazioni di servizi forniti da terzi e non previsti dal contratto di viaggio.
12. Reclami e segnalazioni di mancanze nell'esecuzione del contratto.
Ogni mancanza nellí'esecuzione del contratto, cosÏ come ogni eventuale reclamo, deve essere comunicato a Celeber, a pena di decadenza dal diritto del Cliente di chiedere qualsiasi tipo di risarcimento o di rimborso, per iscritto ed entro 10 giorni lavorativi dalla data del ritorno.
In caso di corretta e tempestiva segnalazione, Celeber proporrà per iscritto al Cliente la soluzione che riterrà più appropriata nel caso concreto con comunicazione che verrà inviata nei 30 giorni successivi al ricevimento della segnalazione.
13. Garanzia assicurativa e fondo di garanzia.
Celeber ha stipulato con Allianz - AGA International S.A. apposita polizza di Responsabilità Civile a garanzia dell'esatto adempimento dei propri obblighi verso il Cli-ente.
Presso il Ministero delle attività produttive è stato istituito un Fondo Nazionale di Garanzia, cui il Cliente può rivolgersi, ai sensi dell'art. 100 del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di insolvenza o di fallimento dell'organizzatore o del venditore per la tutela delle seguenti esigenze:
- rimborso del prezzo versato;
- suo rimpatrio nel caso di viaggio allíestero;
- immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno ai comportamenti dellíorganizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite dallíart. 100 del medesimo Decreto Legislativo n. 206/05.
14. Particolari desideri del Cliente.
Il Cliente deve far presente allíatto della prenotazione o successivamente, le sue eventuali particolari esigenze. Celeber, pur tenendo presenti tali richieste, sarà vincolata ad effettuare tali prestazioni ulteriori e non previste dal Programma di Viaggio, solo quando ciò risulti da atto scritto, firmato per accettazione da entrambe le Parti, indicante le modalità di effettuazione di tali prestazioni e i loro costi.
15. Foro competente.
Per qualsiasi controversia relativa o connessa alla validità, esecuzione ed interpretazione del contratto di viaggio E' esclusivamente competente il Foro di Milano.